Briamonte: Ifil-Exor, eccepiamo l’illegittimità costituzionale del processo

Si è aperto a Torino il processo di appello su Ifil-Exor. “Esiste un nuovo atto datato 24 gennaio 2013, con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo dichiara ricevibile il ricorso presentato da Franzo Grande Stevens sulla pretesa violazione” dell’articolo che prevede la non processabilità per lo stesso fatto nei confronti di chi è già stato giudicato, ha puntualizzato l’avvocato Michele Briamonte durante l’udienza. “Eccepiamo l’illegittimità costituzionale del processo”.

Michele Briamonte

Testo integrale dell’articolo apparso su Il Sole 24 Ore.

Si è aperto ieri a Torino il processo di appello su Ifil-Exor per aggiotaggio informativo. Il pm Giancarlo Avenati, dopo una lunga requisitoria, ha chiesto una pena di due anni e mezzo di carcere per Franzo Grande Stevens e di 2 anni per Gianluigi Gabetti, confermando le richieste avanzate in primo grado. La requisitoria è arrivata dopo che in mattinata il giudice, Roberto Pallino, ha stabilito che sarà postposta la questione avanzata dalle difese dei due imputati, Cesare Zaccone e Michele Briamonte per Grande Stevens, e Franco Coppi e Marco Ferrero per Gabetti, secondo il principio del ne bis in idem per cui non è possibile essere giudicati due volte per lo stesso reato.

L’eccezione sarà valutata nel merito al termine del dibattimento che si dovrebbe concludere entro il 21 febbraio (prossima data venerdì 15 febbraio, poi il 16 e il 19), in tempo quindi per evitare la prescrizione per i reati contestati che scatterà il 24 febbraio. Per questi reati Gianluigi Gabetti e Franzo Grande Stevens sono stati assolti a dicembre 2010. La Procura Generale di Torino, ha poi però fatto ricorso in Cassazione, la quale, lo scorso ottobre, ha stabilito che il processo è da rifare.

Il reato contestato a manager e società è quello di manipolazione del mercato in relazione all’equity swap che nel 2005 permise al gruppo Agnelli di conservare il controllo di Fiat malgrado la trasformazione in equity del prestito convertendo da parte delle banche. Per la Cassazione si può parlare di manipolazione del mercato anche nel caso in cui le notizie diffuse non siano false ma comunque idonee a provocare un sensibile effetto distorsivo sul mercato. Di qui l’avvio del nuovo processo. Rispetto al quale però, la difesa ha ritenuto di poter opporre il principio del ne bis in idem, complice la sanzione comminata da Consob. “Esiste un nuovo atto datato 24 gennaio 2013, con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo dichiara ricevibile il ricorso presentato da Franzo Grande Stevens sulla pretesa violazione” dell’articolo che prevede la non processabilità per lo stesso fatto nei confronti di chi è già stato giudicato, ha puntualizzato Briamonte durante l’udienza.

“Eccepiamo l’illegittimità costituzionale del processo” ha proseguito ancora Briamonte, ricordando che la sanzione comminata a suo tempo da Consob “è di natura afflittiva; oltre a 3 milioni di euro, l’ente ha ordinato per gli imputati la sospensione dalla capacità di rivestire ruoli in società quotate”. “Per uno come me, un dirigente del massimo vertice, l’impossibilità di andare in ufficio per sei mesi, è stato come subire gli arresti domiciliari”, ha dichiarato spontaneamente di fronte ai giudici della Corte di Appello di Torino, Gianluigi Gabetti.

FONTE: Il Sole 24 Ore